Il diritto di accesso civico è disciplinato dall’art. 5 del D.lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D.lgs. 97/2016 (conosciuto anche come freedom of information act, FOIA).
L’art. 5, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013 prevede il diritto di chiunque, a prescindere da requisiti di legittimazione soggettiva dell’istante, di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel caso in cui la stessa sia stata omessa.
Il diritto è pertanto esercitabile da qualunque soggetto interessato, senza obbligo di motivazione. Nella richiesta devono essere identificati i dati, le informazioni o i documenti che non sono stati pubblicati dall’Amministrazione.
La richiesta può essere recapitata:
In caso di accoglimento della richiesta il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza incarica gli uffici competenti di provvedere alla pubblicazione dei dati, informazioni e documenti mancanti e comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione indicando il relativo collegamento ipertestuale.
Per agevolare l’esercizio del diritto di accesso civico semplice l’Università mette a disposizione il seguente modulo.
L’art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 33/2013 prevede il diritto di chiunque, a prescindere da requisiti di legittimazione soggettiva dell’istante, di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del medesimo decreto.
La richiesta può essere recapitata:
Per agevolare l'esercizio del diritto di accesso civico generalizzato l’Università mette a disposizione il seguente modulo.