Accesso civico (semplice e generalizzato) | Università degli studi di Bergamo - Amministrazione Trasparente

Accesso civico (semplice e generalizzato)

Accesso civico

Il diritto di accesso civico è disciplinato dall’art. 5 del D.lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D.lgs. 97/2016 (conosciuto anche come freedom of information act, FOIA).

Accesso civico "semplice"

L’art. 5, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013 prevede il diritto di chiunque, a prescindere da requisiti di legittimazione soggettiva dell’istante, di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel caso in cui la stessa sia stata omessa.

Il diritto è pertanto esercitabile da qualunque soggetto interessato, senza obbligo di motivazione. Nella richiesta devono essere identificati i dati, le informazioni o i documenti che non sono stati pubblicati dall’Amministrazione.

La richiesta va indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e può essere recapitata:

  • a mano all’Ufficio Protocollo dell’Università (Viale Papa Giovanni XXIII, 106 BERGAMO), che vi appone il timbro di ricevimento e rilascia ricevuta;
  • mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
  • mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo@unibg.legalmail.it (la trasmissione può avvenire solo da un'altra casella PEC).

Il procedimento è regolato dal Titolo III del "Regolamento di Ateneo sulla disciplina del diritto di accesso", pubblicato qui a fianco. In caso di accoglimento della richiesta il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza incarica gli uffici competenti di provvedere alla pubblicazione dei dati, informazioni e documenti mancanti e comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione indicando il relativo collegamento ipertestuale.

In caso di inerzia o ritardo da parte del RPCT l'interessato può rivolgersi al titolare del potere sostitutivo, che si identifica nel Magnifico Rettore.

Per agevolare l’esercizio del diritto di accesso civico semplice l’Università mette a disposizione il seguente modulo.

Accesso civico "generalizzato"

L’art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 33/2013 prevede il diritto di chiunque, a prescindere da requisiti di legittimazione soggettiva dell’istante, di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del medesimo decreto.

La richiesta va indirizzata all'ufficio che detiene il documento, il dato o l'informazione, se conosciuto; se tale ufficio non è noto sarà l'Ufficio Protocollo ad individuare la struttura competente ad istruire il procedimento di accesso. La richiesta può essere recapitata:

  • a mano all' Ufficio Protocollo dell’Università (Viale Papa Giovanni XXIII, 106 BERGAMO), che vi appone il timbro di ricevimento e rilascia ricevuta;
  • mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
  • mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo@unibg.legalmail.it (la trasmissione può avvenire solo da un'altra casella PEC).

Il procedimento è regolato dal Titolo IV del "Regolamento di Ateneo sulla disciplina del diritto di accesso", pubblicato qui a fianco. 

Per agevolare l'esercizio del diritto di accesso civico generalizzato l’Università mette a disposizione il seguente modulo.