In attuazione di quanto prevede la L. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 marzo 2013 l’Università ha adottato il suo primo “Piano triennale di prevenzione della corruzione” (relativo al triennio 2013/2015), che è stato poi oggetto di aggiornamenti annuali. Qui di seguito sono pubblicati i Piani triennali a partire da quello relativo al triennio 2018/2020.
Dall’anno 2022, per effetto di quanto disposto dall’art. 6 del D.L. 9/6/2021 n. 80, convertito nella L. 6/8/2021 n. 113, e dal DPR 24/6/2022 n. 81, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza è assorbito in una apposita sottosezione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) denominata “rischi corruttivi e trasparenza”. Per la consultazione dei PIAO, a partire da quello relativo al triennio 2022-2024, accedere alla sezione Performance > Piano della Performance.
La figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) è trattata in maniera completa nell'allegato n° 3 del Piano Nazionale Anticorruzione 2022, che descrive in particolare il suo ruolo di coordinamento dei responsabili delle unità organizzative nel processo di gestione del rischio corruttivo.
Nella seduta del 7 febbraio 2017 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di individuare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Università nella persona del Direttore Generale.
Dal 1 marzo 2020 il Direttore generale, nonché Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, è la dott.ssa Michela Pilot. Il RPCT svolge le sue funzioni avvalendosi dell'unità operativa "Supporto RPCT" (telefono: 035.205.2174; email: prevenzione.corruzione@unibg.it). I lavoratori che vogliono inviare segnalazioni di violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ateneo devono avvalersi della apposita piattaforma telematica o degli altri canali interni descritti nel successivo paragrafo "Whistleblowing".
ANAC non ha emanato nei confronti dell’Università alcun ordine di adottare atti o provvedimenti richiesti dai piani di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 1 della L. 190/2012 e dalle vigenti regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa, né alcun ordine di rimuovere comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza sopra citati.
Non sono stati adottati atti con i quali siano state accertate, a carico dell'Università, violazioni delle disposizioni vigenti in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi ai sensi del d. lgs. 39/2013.
I contenuti seguenti sono riassunti in una infografica generata con il supporto dell'intelligenza artificiale. I contenuti dell'infografica sono stati sottoposti a controllo umano.
Le persone che, nello svolgimento delle proprie attività lavorative o professionali presso (o comunque in favore del) l'Università degli studi di Bergamo, siano venute a conoscenza di violazioni di disposizioni normative nazionali od europee (illeciti amministrativi, contabili, civili o penali) lesive dell’interesse pubblico o dell’integrità dell’Ateneo, possono effettuare una "segnalazione interna" rivolgendosi al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT). Il presupposto per poter presentare una segnalazione all'Università degli studi di Bergamo è quindi che il segnalante (il "whistleblower") abbia una relazione qualificata con l'Ateneo, il quale deve costituire il "contesto lavorativo" nel quale il segnalante è venuto a conoscenza delle violazioni oggetto di segnalazione.
In particolare la segnalazione può essere effettuata da dipendenti dell’Università (anche durante il periodo di prova), da collaboratori, consulenti, volontari, tirocinanti, da componenti di organi dell’Ateneo, da liberi professionisti che prestano la propria attività in favore dell’Ateneo, da amministratori, dipendenti o collaboratori di società od enti che forniscono beni o servizi all’Ateneo o che realizzano opere appaltate dall’Ateneo.
La segnalazione può essere effettuata anche successivamente allo scioglimento della relazione qualificata intercorsa con l’Ateneo, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite quando la relazione era ancora in corso.
La segnalazione interna può inoltre essere effettuata da chi abbia acquisito le informazioni sulle predette violazioni partecipando a un processo di selezione o ad altre fasi precontrattuali avviate dall’Ateneo.
Il segnalante gode di una speciale tutela della riservatezza della propria identità personale, e gode delle ulteriori misure di protezione previste dal decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24, tra cui la protezione dalle ritorsioni (art. 19) e la limitazione delle responsabilità penali, civili e amministrative (art. 20). Per ulteriori informazioni di carattere generale sul "whistleblowing" è possibile consultare la pagina web predisposta dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
I limitati casi in cui l’identità del segnalante potrebbe essere rivelata a terzi, e le condizioni alle quali è consentita tale rivelazione, sono disciplinati dall'art. 12 del d. Lgs. 24/2023 e sono indicati nella apposita informativa sul trattamento dei dati personali effettuato per gestire le segnalazioni.
Per poter garantire il massimo livello di riservatezza al segnalante che rientri in una delle condizioni sopra descritte (il “whistleblower”), nonché alle persone coinvolte e alle altre persone comunque menzionate nella segnalazione, l’Amministrazione con il Regolamento per la gestione delle segnalazioni di violazioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Università degli studi di Bergamo ha definito specifiche modalità per ricevere e gestire le segnalazioni attraverso “canali di segnalazione interna” dedicati.
In particolare il segnalante che rientri in una delle condizioni sopra descritte (il “whistleblower”) deve utilizzare preferibilmente l’apposita piattaforma telematica (che è conforme ai requisiti previsti dalla normativa vigente) disponibile all'indirizzo:
https://unibg.whistleblowing.it/#/
In alternativa alla piattaforma è possibile utilizzare una casella vocale dedicata chiamando il numero 035.205.2160 e seguendo le istruzioni. L'accesso ai messaggi registrati sulla casella vocale è protetto da un codice di sicurezza segreto.
Chi intende effettuare una segnalazione in forma orale può anche chiedere un incontro diretto con il RPCT chiamando il numero 035.205.2174. L'incontro sarà fissato entro un termine ragionevole.
Eventuali segnalazioni interne pervenute attraverso posta elettronica (ordinaria o certificata), posta cartacea, presentazione diretta agli sportelli o altri canali diversi da quelli dedicati saranno comunque trattate nel rispetto delle norme generali sulla protezione dei dati personali, ma potranno beneficiare delle speciali garanzie di riservatezza offerte dai canali dedicati solo dal momento in cui perverranno al RPCT.
Le segnalazioni interne verranno gestite esclusivamente dal RPCT, con il supporto di personale appositamente formato e autorizzato, tenuto alla massima riservatezza. Se per la segnalazione è stata utilizzata l’apposita piattaforma il RPCT prenderà conoscenza dell’identità del segnalante solo in caso di effettiva necessità.
Se la segnalazione proviene effettivamente da un soggetto legittimato a presentarla (il “whistleblower”) e attiene effettivamente ad una violazione di disposizioni normative nazionali od europee (illeciti amministrativi, contabili, civili o penali) lesive dell’interesse pubblico o dell’integrità dell’Ateneo, il RPCT è tenuto a darvi seguito avviando una istruttoria interna per valutare il fumus di fondatezza della segnalazione. Al termine dell’istruttoria, che deve concludersi di regola entro tre mesi, il RPCT è tenuto a fornire riscontro al segnalante, comunicandogli le informazioni relative al seguito che ha dato o che intende dare alla segnalazione, e le relative motivazioni. Per maggiori dettagli sulla procedura di gestione della segnalazione si può consultare il Regolamento per la gestione delle segnalazioni di violazioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Università degli studi di Bergamo.
Nel caso in cui la segnalazione riguardi violazioni attribuite al RPCT (o al Direttore generale, in quanto coincidente con il RPCT), o nel caso in cui il segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione, il segnalante può rivolgersi direttamente ad ANAC utilizzando il “canale di segnalazione esterna” predisposto dall’Autorità. Il canale di segnalazione esterna può inoltre essere utilizzato se il RPCT non abbia intrapreso azioni per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, o non abbia comunicato, nei termini previsti, l’esito finale delle indagini svolte e le eventuali misure adottate. Ulteriori condizioni per poter presentare segnalazioni esterne sono indicate all'art. 6 del citato decreto legislativo 24/2023.
Nei casi particolari previsti dall'art. 15 del decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24 è possibile effettuare una "divulgazione pubblica" (ossia rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone) beneficiando della protezione prevista per il segnalante, sempre che le informazioni sulle violazioni siano state acquisite nel contesto lavorativo dell'Università.
Resta ferma la possibilità di denunciare le violazioni lesive dell’interesse pubblico o dell’integrità dell’Ateneo direttamente all'Autorità giudiziaria o contabile. Al denunciante che abbia appreso delle violazioni nel contesto lavorativo dell'Università spettano le stesse misure di protezione previste per il segnalante.
Il canale di segnalazione interna sopra descritto è dedicato al ricevimento delle segnalazioni disciplinate dal d. lgs. 24/2023; non può quindi essere utilizzato per segnalazioni anonime, né per la segnalazione di violazioni apprese al di fuori del contesto lavorativo dell'Ateneo, né per la segnalazione di violazioni non lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'Ateneo. Le segnalazioni impropriamente presenate tramite il canale di segnalazione interna saranno dichiarate inammissibili dal RPCT.
Le segnalazioni che non possono essere presentate tramite il canale di segnalazione interna possono essere trasmesse attraverso gli ordinari canali di comunicazione con l’Amministrazione, pubblicizzati nella pagina iniziale di questo sito. In questo caso non si applicano le misure di protezione previste dal d. lgs. 24/2023.
Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali effettuato per gestire le segnalazioni di violazioni si rinvia al documento pubblicato qui di seguito.