A differenza dell’accesso “civico”, il diritto di accesso “documentale” (disciplinato dal capo V della legge 7.8.1990 n. 241) non può essere esercitato da chiunque, ma solamente da chi dimostri di avere un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata collegata al documento del quale si chiede di poter prendere visione o di ottenere copia.
Mentre il diritto di accesso civico può riferirsi, oltre che a documenti, anche a dati e informazioni detenute dall’Ateneo, il diritto di accesso documentale può essere esercitato solo in riferimento a “documenti amministrativi”, intesi come ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, formati o detenuti stabilmente dall’Università e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.
Qualora la domanda di accesso venga accolta, il rilascio della copia dei documenti avviene previo pagamento dei diritti e del rimborso delle spese, che saranno quantificati dall’Università in applicazione del tariffario vigente allegato al Regolamento di Ateneo sulla disciplina del diritto di accesso. Per le modalità di pagamento si rinvia al portale dei pagamenti dell’Università.
La domanda di accesso può essere presentata direttamente dall’interessato o da un suo delegato. La delega deve essere allegata alla richiesta, unitamente ad una copia del documento d’identità del delegante.
Per agevolare l’esercizio del diritto di accesso documentale si pubblica qui di seguito l’apposita modulistica predisposta dall’Ateneo.